IVA in Romania per aziende estere: quando nasce l’obbligo
L’obbligo di partita IVA in Romania per aziende estere non dipende dal fatturato ma dal luogo in cui si considerano effettuate le operazioni. Se la merce si trova già sul territorio rumeno nel momento della cessione, o se il cliente non può assolvere l’imposta tramite inversione contabile, la società estera si registra — prima della prima operazione, non dopo.
È il punto in cui l’abitudine italiana tradisce. In Italia si ragiona per soglie: il regime forfetario, le vendite a distanza, i limiti dimensionali. In Romania, per un soggetto non stabilito, la soglia di regola non esiste. Il regime di esenzione per le piccole imprese dell’art. 310 del Codice fiscale rumeno — soglia portata a 395.000 lei dal 1° settembre 2025 dalla OG 22/2025 — riguarda i soggetti stabiliti in Romania. Una singola cessione interna da un magazzino rumeno, per poche centinaia di euro, fa nascere l’obbligo esattamente come un flusso da milioni.
Dal 1° settembre 2025 esiste però una via stretta in più, che va conosciuta per non escluderla per abitudine. La stessa OG 22/2025 ha introdotto l’art. 310^2, che recepisce la direttiva (UE) 2020/285 e consente a un’impresa con sede dell’attività economica in un altro Stato membro di applicare in Romania il regime di esenzione delle piccole imprese. Le condizioni sono cumulative e rigide: fatturato annuo nell’intera Unione non superiore a 100.000 euro nell’anno in corso e in quello precedente, valore delle operazioni effettuate in Romania entro la soglia di 395.000 lei dell’art. 310 alin. (1), notifica preventiva all’autorità del proprio Stato e uso del numero identificativo con il suffisso EX che quello Stato attribuisce, con la rendicontazione trimestrale che ne deriva. Chi applica il regime non si registra ai fini IVA in Romania e non presenta la D300: lo dice l’art. 310^2 alin. (5). È una possibilità reale per chi vende poco in Romania, ma non copre gli obblighi che nascono da altre cause — un acquisto intracomunitario, per esempio — e va verificata operazione per operazione prima di contarci.
La conseguenza è che non esiste un periodo di osservazione. Chi comincia a vendere e si registra tre mesi dopo non ha rinviato un adempimento: ha tre mesi di operazioni imponibili da regolarizzare, con imposta da versare e clienti da rifatturare a posteriori.
Va distinta subito una seconda cosa. Registrarsi ai fini IVA non significa aprire una società in Romania, e non comporta di per sé una presenza stabile. La società italiana resta italiana; acquisisce un codice di identificazione rumeno con prefisso RO e gli obblighi dichiarativi che ne derivano. Se invece l’attività in Romania assume caratteri di stabilità — personale, locali, mezzi propri — il quadro cambia, e cambia anche il perimetro degli obblighi. È una valutazione che si fa sui fatti, all’inizio, non a posteriori.
Le operazioni che fanno scattare la registrazione
Le situazioni che rendono obbligatoria la registrazione sono poche e ricorrenti. Riguardano quasi sempre la posizione fisica della merce: se i beni sono in Romania quando passa la proprietà, l’operazione è rumena, e chi la effettua senza esservi stabilito deve avere un codice IVA locale per assolvere l’imposta.
Fanno scattare l’obbligo, di regola:
- stock in un magazzino rumeno, proprio o di un operatore logistico, con cessioni successive a clienti locali;
- acquisti intracomunitari di beni trasportati in Romania dall’Italia o da un altro Stato membro;
- cessioni interne a soggetti rumeni nei casi in cui l’inversione contabile non si applica;
- vendite su marketplace con merce già stoccata in Romania;
- cessioni con installazione o montaggio eseguite sul territorio rumeno;
- lavorazioni presso terzi in Romania con successiva vendita locale del prodotto lavorato;
- importazioni effettuate in Romania in nome proprio.
Non fanno scattare l’obbligo, di per sé:
- le prestazioni di servizi B2B territorialmente rilevanti in Romania, per le quali il committente rumeno applica l’inversione contabile;
- le vendite a distanza verso consumatori rumeni gestite tramite il regime OSS, finché la merce parte da un altro Stato membro;
- le cessioni intracomunitarie dall’Italia verso un cliente rumeno che effettua l’acquisto intracomunitario in proprio.
La verifica si fa sul flusso fisico e sui termini di resa, mai sulla nazionalità del cliente. In un numero non trascurabile di casi l’analisi si chiude con la risposta opposta a quella attesa: la registrazione non serve, e quello che serve è una revisione della clausola Incoterms.
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Registrazione diretta o rappresentante fiscale
Per una società italiana la registrazione diretta è la via ordinaria. L’articolo 316 del Codice fiscale rumeno consente ai soggetti stabiliti in un altro Stato membro di identificarsi in proprio, senza intermediari, presentando il modulo 015. La logica è la stessa dell’identificazione diretta prevista dall’ordinamento italiano per i soggetti comunitari.
| Sede della società | Modalità | Rappresentante fiscale |
|---|---|---|
| Stato membro UE, Italia inclusa | Registrazione diretta, modulo 015 | Facoltativo |
| Stato terzo, fuori dall’Unione europea | Tramite rappresentante stabilito in Romania | Obbligatorio, ai sensi dell’art. 316 alin. (7) |
La differenza pratica fra le due strade è chi tiene in mano la posizione IVA. Con la registrazione diretta ai fini IVA la società resta titolare del proprio codice, riceve l’accesso al portale Spatiul Privat Virtual e tratta in proprio con ANAF. Con la rappresentanza fiscale il codice è attribuito tramite il rappresentante, che «è impegnato, dal punto di vista dei diritti e degli obblighi in materia di IVA, per tutte le operazioni per le quali ha ricevuto mandato» (punto 89, comma (4) delle Norme metodologiche all’art. 316 del Codice fiscale): fattura sotto quel codice, presenta la dichiarazione IVA e versa l’imposta. Non è la responsabilità solidale dell’art. 17 del DPR 633/72 italiano, ma un mandato, e per l’impresa significa comunque un costo e una serie di condizioni prima che l’incarico venga accettato.
Il fascicolo di registrazione comprende, di norma, la visura camerale aggiornata, l’atto costitutivo, il certificato di attribuzione della partita IVA italiana, il documento del legale rappresentante, la procura e una descrizione delle operazioni previste in Romania. I documenti societari vanno prodotti con apostille e traduzione giurata in rumeno. È qui che si consuma il tempo reale della pratica: la registrazione presso ANAF richiede circa una settimana dal deposito del fascicolo completo, mentre apostille e traduzione hanno tempi propri, che dipendono dal paese di origine e vanno pianificati prima.
Il modulo 015 e le relative istruzioni sono pubblicati da ANAF fra i moduli fiscali.
Aliquote IVA in Romania: 21% e 11%
Dal 1° agosto 2025 l’aliquota ordinaria dell’IVA rumena è il 21% e l’aliquota ridotta l’11%, per effetto della Legge 141/2025 che ha riscritto l’art. 291 del Codice fiscale rumeno. Le precedenti aliquote del 19%, del 9% e del 5% non sono più in vigore. Chi imposta il gestionale sulla base di una fonte non aggiornata emette fatture sbagliate dal primo giorno, e le corregge dopo che il cliente rumeno ha già registrato un’imposta diversa.
L’aliquota ridotta dell’11% copre, in linea generale, alimenti, medicinali, forniture idriche, libri e stampa, alcune prestazioni alberghiere e di ristorazione. L’elenco puntuale è quello dell’art. 291 del Codice fiscale rumeno e va letto sulla versione consolidata pubblicata da ANAF, non su rassegne di seconda mano: le categorie sono state riordinate proprio con la riforma del 2025 e diverse voci hanno cambiato collocazione.
Due conseguenze operative per un’impresa italiana:
- I listini vanno rifatti, non ricalcolati. Se il prezzo al pubblico rimane invariato, cambia il netto; se il netto rimane invariato, cambia il prezzo al pubblico. La scelta è commerciale, ma va fatta consapevolmente e prima dell’emissione.
- Le mappature IVA nei file dichiarativi vanno aggiornate. Nel SAF-T le aliquote si dichiarano tramite i codici del nomenclatore ANAF, non come percentuale libera: un codice residuo del vecchio 19% supera la validazione formale e crea un’incoerenza sostanziale.
Il ciclo dichiarativo che parte dopo la registrazione
L’attribuzione del codice IVA non è un traguardo, è l’apertura di un calendario. Dal primo periodo d’imposta successivo alla registrazione decorrono gli adempimenti stabili, D300 e SAF-T, che si presentano anche nei periodi senza operazioni, valorizzati a zero; gli altri si aggiungono in funzione dei flussi, e la D394 solo se vi sono operazioni interne con soggetti registrati ai fini IVA in Romania, sia vendite sia acquisti, compresi quelli in inversione contabile.
| Adempimento | Contenuto | Periodicità | Termine |
|---|---|---|---|
| D300 | Liquidazione IVA: operazioni attive, passive, saldo | Mensile o trimestrale | Giorno 25 del mese successivo al periodo |
| D390 | Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie | Mensile, solo se vi sono operazioni | Giorno 25 del mese successivo |
| D394 | Operazioni interne, attive e passive, con soggetti registrati ai fini IVA in Romania; dovuta solo se ve ne sono | Con la stessa periodicità della D300 | Giorno 30 del mese successivo, 28 o 29 febbraio per gennaio |
| SAF-T D406 | Dati contabili e fiscali strutturati, versione semplificata | Mensile o trimestrale, secondo il periodo IVA | Ultimo giorno di calendario del mese successivo |
| Intrastat | Movimenti fisici di beni intra-UE, per flusso | Mensile, oltre soglia | Giorno 15 del mese successivo |
La periodicità IVA — mensile o trimestrale — si determina all’atto della registrazione e condiziona a cascata D300, D394 e SAF-T. Il passaggio da trimestrale a mensile in corso d’anno, tipico quando compaiono acquisti intracomunitari, è una delle cause più frequenti di dichiarazioni presentate per il periodo sbagliato.
La soglia Intrastat è di 1.000.000 di lei per flusso — arrivi e spedizioni si valutano separatamente — confermata per il 2026 dall’Ordine dell’Istituto Nazionale di Statistica n. 1604/2025. La dichiarazione si presenta all’Istituto Nazionale di Statistica, non ad ANAF: è l’unico adempimento del pacchetto che non transita dal portale fiscale, e per questo il più dimenticato.
Il SAF-T semplificato merita una riga a parte, perché non ha equivalenti nell’ordinamento italiano. Dal 1° gennaio 2025 anche le società non stabilite con codice IVA rumeno presentano la dichiarazione D406, in versione ridotta: solo le operazioni transitate dal codice rumeno, non l’intera contabilità della casa madre. La base normativa è l’Ordine ANAF 1783/2021. Le sanzioni, previste dall’art. 337^1 del Codice di procedura fiscale rumeno (Legge 207/2015), vanno da 1.000 a 5.000 lei per la mancata presentazione e da 500 a 1.500 lei per un file errato o incompleto. Dal 2026 non esiste più alcun periodo di grazia per le prime presentazioni.
Un mese tipo, in cifre
Una società italiana registrata ai fini IVA in Romania tiene stock presso un operatore logistico vicino a Bucarest e vende a clienti rumeni. Il mese di marzo 2026:
| Operazione | Imponibile | IVA al 21% |
|---|---|---|
| Trasferimento di beni propri dall’Italia al magazzino rumeno | 750.000 lei | 157.500 lei, autoliquidati: a debito e in detrazione, saldo zero |
| Cessioni interne a clienti rumeni | 450.000 lei | 94.500 lei a debito |
| Costi locali con IVA rumena (logistica, trasporti, servizi) | 60.000 lei | 12.600 lei in detrazione |
Il saldo della D300 di marzo è di 81.900 lei da versare, cioè 94.500 meno 12.600. Il termine sarebbe il 25 aprile 2026, che cade di sabato: slitta quindi a lunedì 27 aprile. Nello stesso periodo la D390 riporta il trasferimento di beni propri, la D394 le cessioni ai soggetti registrati ai fini IVA in Romania, e il SAF-T D406 scade il 30 aprile. Gli arrivi ai fini Intrastat ammontano a 750.000 lei: sotto la soglia annuale di 1.000.000 di lei, ma il secondo rifornimento dell’anno la supera, e da quel mese scatta l’obbligo di dichiarazione entro il giorno 15 del mese successivo.
Due osservazioni che l’esempio rende evidenti. La prima: il trasferimento di beni propri non produce imposta da versare, ma produce tre righe in tre dichiarazioni diverse, e la sua omissione rompe la correlazione fra D390, Intrastat e SAF-T. La seconda: l’imposta effettivamente dovuta nel mese dipende quasi interamente dalla detrazione sui costi locali, che è il motivo per cui vale la pena raccogliere le fatture passive rumene dal sistema e non per email.
Il quadro completo delle scadenze, mese per mese, è nella guida al calendario fiscale rumeno.
e-Factura per le società estere: segnalazione B2B, non emissione
Il sistema RO e-Factura è l’equivalente rumeno dello SdI, ma per le società estere il perimetro è diverso. Una società italiana registrata ai soli fini IVA, priva di stabile organizzazione, continua a fatturare secondo le regole abituali e, per le sole operazioni B2B, trasmette in parallelo le fatture al sistema a fini di sola segnalazione: al cliente arriva la fattura ordinaria, ad ANAF il file XML. Per le operazioni B2C questo obbligo non si applica.
È una differenza che sorprende, perché in Italia la fatturazione elettronica segue la partita IVA. In Romania l’obbligo pieno segue lo stabilimento. Chi apre una stabile organizzazione, o costituisce una SRL rumena, entra invece pienamente nel sistema: emissione tramite RO e-Factura, obbligo esteso al B2C dal 1° gennaio 2025 per effetto della OUG 69/2024, e trasmissione entro 5 giorni lavorativi dall’emissione dal 1° gennaio 2026 ai sensi della OUG 89/2025 — fino al 31 dicembre 2025 il termine era di cinque giorni di calendario. Le sanzioni dell’art. 13^1 della OUG 120/2021 vanno da 1.000 a 2.500 lei per i piccoli contribuenti, da 2.500 a 5.000 per i medi e da 5.000 a 10.000 per i grandi.
In entrambi i casi le fatture ricevute dai fornitori rumeni si ricevono nel sistema e vanno prelevate da lì. Resta da valutare caso per caso la situazione mista in cui la società estera ha in Romania una presenza che può essere qualificata come stabile organizzazione ai fini IVA. Il dettaglio operativo è nella pagina dedicata alla fatturazione elettronica RO e-Factura.
Se la società movimenta merce su strada si aggiunge il sistema e-Transport con codice UIT: obbligatorio per i trasporti internazionali indipendentemente dal tipo di bene, mentre per i trasporti interni rileva la combinazione di veicoli di massa pari o superiore a 2,5 tonnellate e partite oltre 500 chilogrammi o 10.000 lei di valore, quando si tratta di beni ad alto rischio fiscale. Il codice UIT si richiede al massimo tre giorni prima della partenza e, ai sensi dell’art. 11 della OUG 41/2022, resta valido 15 giorni di calendario per gli acquisti e le cessioni intracomunitarie e per le importazioni ed esportazioni, 5 giorni per i trasporti interni.
Il rimborso dell’IVA rumena
Il percorso di rimborso dipende dalla posizione della società, e confondere le due strade costa un anno.
Società registrata ai fini IVA in Romania. Il credito emerge dalla liquidazione D300 e si chiede a rimborso barrando l’apposita opzione nella dichiarazione. Il credito può in alternativa essere riportato ai periodi successivi. ANAF classifica le richieste per grado di rischio e può disporre un controllo anticipato oppure rimborsare con controllo successivo; le società di recente registrazione e quelle senza storia dichiarativa rientrano quasi sempre nella prima categoria. Conviene quindi che il primo rimborso sia documentato in modo impeccabile: è quello che definisce il profilo per tutti gli anni seguenti.
Società non registrata in Romania. Si applica la procedura della direttiva 2008/9/CE: l’istanza si presenta dal portale dell’Agenzia delle Entrate italiana, che la trasmette ad ANAF. Il termine ordinario di presentazione è il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui l’imposta è stata addebitata. È la via corretta per l’IVA su carburanti, pedaggi, fiere, alberghi e servizi ricevuti in Romania senza che vi sia obbligo di identificazione locale. La documentazione di riferimento sul rimborso transfrontaliero è pubblicata dalla Commissione europea.
Errore ricorrente: presentare l’istanza 2008/9/CE per periodi in cui la società era già registrata in Romania. Le due procedure si escludono a vicenda, e l’istanza viene respinta senza possibilità di reintegro se nel frattempo il termine è scaduto.
Casi particolari
Magazzino logistico di terzi. L’affidamento della merce a un operatore logistico rumeno non crea di per sé una stabile organizzazione, ma crea stock in Romania: le vendite successive sono cessioni interne e richiedono la registrazione. Il contratto logistico va letto per capire chi ha il controllo dello spazio e del personale.
Call-off stock. Il regime semplificato consente, a certe condizioni, di trasferire merce presso un unico cliente identificato senza registrarsi, rinviando l’operazione al momento del prelievo. Le condizioni sono rigide — cliente noto in anticipo, registro dedicato, termine di dodici mesi — e la loro violazione fa emergere l’obbligo retroattivamente.
Marketplace. Quando la piattaforma è considerata fornitore ai fini IVA, l’imposta sulla cessione al consumatore è assolta dal marketplace, ma resta a carico del venditore la gestione della fase a monte: il trasferimento della merce nel magazzino rumeno e le eventuali cessioni non coperte dalla finzione normativa. Il tema è sviluppato nella guida su e-commerce e IVA in Romania.
Società senza operazioni. Una posizione IVA aperta produce obblighi anche a zero. Se l’attività in Romania si è chiusa, la strada corretta è la cancellazione della registrazione, non il silenzio: le dichiarazioni continuano a essere dovute finché il codice è attivo.
Gli errori più frequenti
- Attendere una soglia che non esiste e registrarsi dopo aver iniziato a vendere.
- Applicare il 19% invece del 21% per listini o software configurati su fonti anteriori all’agosto 2025.
- Confondere OSS e registrazione locale: l’OSS non copre le cessioni con merce già presente in Romania.
- Dimenticare l’Intrastat perché si presenta all’Istituto di statistica e non compare fra le scadenze ANAF.
- Omettere le dichiarazioni a zero nei periodi senza operazioni, compreso il SAF-T.
- Usare il codice fiscale della controparte in formato diverso fra D394 e SAF-T, rompendo la correlazione fra i due file.
- Chiedere il rimborso con la procedura sbagliata, cioè la 2008/9/CE su periodi in cui si era già registrati.
Come possiamo aiutarti
Partiamo dall’analisi del flusso, non dal modulo: dove si trova fisicamente la merce a ogni passaggio, chi ne ha la proprietà, chi è il debitore dell’imposta. Da lì deriva la risposta sulla necessità della registrazione e la data da cui l’obbligo decorre — l’informazione che serve davvero, perché dice se ci sono posizioni pregresse da sanare. Se la registrazione serve, prepariamo il fascicolo, coordiniamo apostille e traduzione giurata, depositiamo e seguiamo l’istruttoria fino all’attribuzione del codice. Poi gestiamo il ciclo dichiarativo completo — D300, D390, D394, SAF-T, Intrastat — a canone mensile fisso, generando le dichiarazioni dai dati del tuo gestionale italiano, senza chiederti di cambiare software. Il punto di partenza è la pagina sulla partita IVA in Romania per società estere.
Nota sulle cifre
Le aliquote del 21% e dell’11% (Legge 141/2025, art. 291 del Codice fiscale rumeno), la soglia di esenzione di 395.000 lei e il regime transfrontaliero dell’art. 310^2 (OG 22/2025), la soglia Intrastat di 1.000.000 di lei per flusso confermata per il 2026, i termini del 25, del 30 e dell’ultimo giorno del mese, l’obbligo SAF-T semplificato dal 1° gennaio 2025 e le sanzioni indicate riflettono il quadro normativo alla data dell’ultimo aggiornamento. I termini che cadono di sabato, domenica o in giorni festivi slittano secondo le regole del Codice di procedura fiscale, e il calendario ufficiale dell’anno pubblicato da ANAF resta l’unico riferimento vincolante. Le tempistiche di registrazione indicate sono osservazioni di prassi, non termini di legge.

