Calcolo stipendio lordo-netto Romania 2026
Inserisci il lordo e vedi il netto, i contributi trattenuti e il costo totale per il datore di lavoro. Oppure parti dal netto desiderato e scopri quale lordo va indicato nel contratto. Il calcolo gira nel tuo browser: non inviamo nulla.
- Calcolo nel tuo browser
- Aliquote e soglie 2026
- Dal lordo al netto e viceversa
Rivisto da Silvia, Esperta contabile (CECCAR) · aggiornato
Lo strumento
Importo mensile, in lei interi.
Il contratto
Presso un secondo datore non spetta alcuna detrazione (art. 78 comma (2) lett. b)) né l’importo esente.
Sotto le 8 ore al giorno non si applica l’importo esente e interviene la base contributiva minima.
La condizione dell’OUG n. 89/2025, art. III comma (1) lett. a): la retribuzione base, senza indennità e altre aggiunte.
Il dipendente
Coniuge, figli o parenti fino al secondo grado, con redditi mensili inferiori al 20% del salario minimo (art. 77 comma (5)).
100 lei per ogni figlio, indipendentemente dal reddito; spetta a un solo genitore (art. 77 comma (10) lett. b)).
Un ulteriore 15% del salario minimo, se il reddito lordo non supera il salario minimo + 2.000 lei.
Le esenzioni per IT, edilizia e agricoltura sono state abrogate dal 1° gennaio 2025 (OUG n. 156/2024) e non compaiono più nell’elenco. L’esenzione riguarda solo l’imposta: CAS, CASS e CAM restano integralmente dovuti.
Benefit e detrazioni
Entrano nella base dell’imposta e del CASS, non in quelle di CAS o CAM. Non si pagano in denaro.
Deducibile entro 400 euro l’anno (art. 78 comma (2) lett. a) punto (iii)).
Massimale distinto di 400 euro l’anno (art. 78 comma (2) lett. a) punto (iv)).
Opzioni avanzate
I parametri sottostanti si aggiornano a ogni modifica normativa. La base minima viene ricalcolata automaticamente come salario minimo ridotto dell’importo esente (OUG n. 89/2025, art. III comma (5)).
Usato solo per i massimali di 400 euro l’anno. Inserisci il cambio dell’ultimo giorno del mese di competenza.
- Stipendio lordo
- 4325
- Netto in denaro
- 2699
- Costo totale datore di lavoro
- 4418
lei/mese
Da che cosa è composto il costo totale
- Netto (e buoni) 61,1%
- Contributi dipendente 32,7%
- Imposta 4,1%
- Contributi datore 2,1%
Su 4418 lei di costo totale, il dipendente riceve 2699 lei (61,1%) e lo Stato incassa 1719 lei (38,9%).
Che cosa si trattiene al dipendente
| Voce | Base | Aliquota | Importo |
|---|---|---|---|
| CAS — pensione | 4125 | 25% | −1031 |
| CASS — sanità | 4125 | 10% | −413 |
| Reddito netto prima dell’imposta | — | — | 2681 |
| Detrazione personale di base | — | 20% | −865 |
| Base imponibile | — | — | 1816 |
| Imposta sul reddito | — | 10% | −182 |
| Totale trattenuto al dipendente | — | — | −1626 |
| Stipendio netto | — | — | 2699 |
Che cosa paga il datore oltre il lordo
| Voce | Base | Aliquota | Importo |
|---|---|---|---|
| Stipendio lordo | — | — | 4325 |
| CAM — contributo assicurativo per il lavoro | 4125 | 2.25% | 93 |
| Costo totale datore di lavoro | — | — | 4418 |
Da sapere per questo calcolo
- Si applica l’importo esente di 200 lei: sono soddisfatte tutte le condizioni dell’OUG n. 89/2025, art. III (tempo pieno, sede principale, retribuzione base pari al salario minimo, reddito lordo sotto soglia).
Il calcolo gira interamente nel tuo browser. Nessun importo inserito qui lascia la pagina.
Aliquote e regole utilizzate
- Imposta sul reddito
- 10%art. 64 comma (1) del Codice fiscale
- CAS — pensione, dipendente
- 25%art. 138 lett. a)
- CASS — sanità, dipendente
- 10%art. 156
- CAM — datore di lavoro
- 2,25%art. 220³ comma (1)
- Salario minimo lordo
- 4.050 → 4.325 leiDelibera 1.506/2024 · Delibera 146/2026 (1° luglio 2026)
- Importo esente al salario minimo
- 300 → 200 leiOUG 89/2025, art. III
- Soglia di reddito lordo per tale importo
- 4.300 → 4.600 leiOUG 89/2025, art. III comma (1) lett. b)
- Base minima CAS/CASS
- 3.750 → 4.125 leiart. 146 comma (5⁶) · OUG 89/2025, art. III comma (5)
- Detrazione personale di base
- 20% → 0%decrescente dal salario minimo fino al salario minimo + 2.000 lei — art. 77 commi (3) e (4)
- Detrazione aggiuntiva under 26
- 15% del salario minimoart. 77 comma (10) lett. a)
- Detrazione per figlio iscritto a scuola
- 100 lei per figlioart. 77 comma (10) lett. b)
Come calcoliamo
L’ordine dei passaggi è vincolante e lo rispettiamo esattamente: CAS e CASS si calcolano sul lordo, la detrazione personale si sottrae dopo i contributi, dal reddito netto, e l’imposta si applica per ultima. Invertire una qualsiasi fase cambia il risultato.
1. Verifichiamo se si applica l’importo esente di 300 lei (fino al 30 giugno 2026) o di 200 lei (dal 1° luglio), alle condizioni cumulative dell’OUG n. 89/2025, art. III: contratto a tempo pieno, sede di lavoro principale, retribuzione base contrattuale pari al salario minimo e reddito lordo sotto la soglia. 2. Sottraiamo tale importo dalle basi di CAS, CASS e CAM. 3. Applichiamo il 25% di CAS e il 10% di CASS sul lordo (i buoni pasto entrano solo nella base CASS). 4. Confrontiamo i contributi con la base minima di 3.750 / 4.125 lei; l’eventuale differenza va al costo del datore di lavoro, non alle trattenute del dipendente.
5. Calcoliamo la detrazione personale di base con la formula a scaglioni — 20% del salario minimo, meno 0,5 punti percentuali ogni 50 lei di reddito lordo oltre il salario minimo — più le detrazioni aggiuntive (15% del salario minimo per gli under 26, 100 lei per ogni figlio iscritto a scuola). 6. Sottraiamo, ciascuna entro 400 euro l’anno, la pensione integrativa e l’assicurazione sanitaria privata a carico del dipendente. 7. Arrotondiamo la base imponibile al leu e applichiamo il 10%. 8. Il netto è il lordo meno CAS, CASS e imposta; il costo del datore è il lordo più il CAM del 2,25%, più le differenze fino alla base minima, più il valore dei buoni.
Gli arrotondamenti seguono le norme metodologiche all’art. 64 del Codice fiscale: la base imponibile si arrotonda al leu, trascurando le frazioni fino a 50 bani inclusi. I contributi si arrotondano commercialmente, come nella dichiarazione 112 — l’unica convenzione che riproduce esattamente le cifre ufficiali del salario minimo 2026. Il risultato può discostarsi di uno o due lei dal cedolino.
Che cosa non copre questa versione
Il calcolatore lavora su un mese intero lavorato, presso un solo datore di lavoro, in condizioni di lavoro normali, per un dipendente con contratto individuale di lavoro. Non copre: le condizioni di lavoro particolari o speciali (CAS aggiuntivo del 4% o 8% a carico del datore, art. 138 lett. b) e c)); i redditi assimilati agli stipendi da contratti di mandato o amministrazione senza contratto di lavoro; i lavoratori distaccati all’estero, le diarie oltre soglia e il personale in missione permanente all’estero (art. 77 comma (14) — senza detrazione personale).
Non copre neanche i mesi incompleti (assunzione o cessazione a metà mese, malattia, assenze) e quindi il ragguaglio dell’importo esente previsto dall’OUG n. 89/2025, art. III comma (4). Restano fuori da questa versione i contributi sindacali, gli abbonamenti sportivi (100 euro l’anno) e gli acquisti di azioni o quote (400 euro l’anno), i dipendenti assicurati in sistemi propri (art. 141) e le trattenute non fiscali: pignoramenti, anticipi, rate, assegni di mantenimento.
La soglia del 33% per i benefit extra-salariali (art. 76 comma (4¹)) non è implementata: l’art. 76 comma (4²) lascia l’ordine di imputazione al datore di lavoro, quindi il risultato non sarebbe deterministico. I buoni pasto non rientrano in quella soglia — hanno un regime proprio e sono trattati correttamente.
Le regole 2026 che sorprendono
L’importo esente si è dimezzato a metà anno. È di 300 lei al mese dal 1° gennaio al 30 giugno 2026 e di 200 lei dal 1° luglio al 31 dicembre (OUG n. 89/2025, art. III). Esce da tutte e quattro le basi — imposta, CAS, CASS e CAM — ma solo a tempo pieno, solo presso la sede di lavoro principale e solo se la retribuzione base contrattuale è esattamente il salario minimo, senza indennità. Un contratto part-time non ne beneficia mai.
Nel part-time la differenza contributiva non esce dalla tasca del dipendente. I contributi sono dovuti almeno sulla base minima (art. 146 comma (5⁶) e art. 168 comma (6¹)), ma l’art. 146 comma (5⁹) stabilisce che la differenza «è sostenuta dal datore di lavoro per conto del dipendente». Aumenta il costo del datore, non riduce il netto. È l’errore più frequente dei calcolatori online. Nel 2026 la base minima è ridotta a 3.750 lei fino al 30 giugno e a 4.125 lei successivamente (art. III comma (5) della stessa ordinanza).
Le esenzioni per IT, edilizia e agricoltura non esistono più. Nella versione vigente dell’art. 60 del Codice fiscale i punti 2, 4 e 5 risultano abrogati, così come gli artt. 138¹–138⁵ (aliquote CAS ridotte ed esenzione CASS in quei settori); l’eliminazione ha effetto dal 1° gennaio 2025, con l’OUG n. 156/2024. Nel 2026 restano esenti da imposta sui salari soltanto le persone con disabilità grave o accentuata e il personale impiegato in progetti di ricerca, sviluppo e innovazione — e in entrambi i casi CAS, CASS e CAM restano integralmente dovuti.
I buoni pasto hanno tre regimi diversi contemporaneamente. Entrano nella base dell’imposta (art. 76 comma (3) lett. h)) e nella base CASS (art. 157 comma (1) lett. ț) in combinato con il comma (2)), ma non nella base CAS (art. 142 lett. r)) né in quella CAM (art. 220⁴ comma (2)). I buoni non si pagano in denaro, ma l’imposta e il CASS relativi si trattengono dallo stipendio in denaro: per questo il calcolatore mostra separatamente «netto in denaro» e «valore totale ricevuto».
Domande frequenti
01Quali aliquote si applicano agli stipendi romeni nel 2026?
Il dipendente sostiene il CAS al 25% (pensione, art. 138 lett. a) del Codice fiscale), il CASS al 10% (sanità, art. 156) e l’imposta sul reddito al 10% (art. 64). Oltre allo stipendio lordo, il datore di lavoro versa il contributo assicurativo per il lavoro (CAM) del 2,25% (art. 220³). Nessuna di queste aliquote è cambiata il 1° luglio 2026: è cambiato solo il salario minimo lordo, da 4.050 a 4.325 lei.
02Esiste ancora l’importo esente di 300 lei sul salario minimo?
Sì, ma su due livelli. In base all’OUG n. 89/2025, art. III, è di 300 lei al mese dal 1° gennaio al 30 giugno 2026 e di 200 lei al mese dal 1° luglio al 31 dicembre 2026. Le condizioni sono cumulative: contratto di lavoro a tempo pieno, presso la sede di lavoro principale, retribuzione base contrattuale pari al salario minimo lordo (senza indennità) e reddito lordo mensile non superiore a 4.300 lei nel primo semestre o a 4.600 lei nel secondo. L’importo non è imponibile ed è escluso dalle basi di CAS, CASS e CAM.
03Come si calcola la detrazione personale?
Spetta solo presso la sede di lavoro principale (art. 77 comma (1)) e solo se il reddito lordo mensile non supera il salario minimo più 2.000 lei. Parte dal 20% del salario minimo senza persone a carico e diminuisce di 0,5 punti percentuali ogni 50 lei di reddito lordo oltre il salario minimo, fino ad azzerarsi. Con persone a carico l’aliquota di partenza è 25% (una), 30% (due), 35% (tre) o 45% (quattro o più). A parte, i lavoratori con meno di 26 anni ricevono un ulteriore 15% del salario minimo e un genitore riceve 100 lei per ogni figlio minore iscritto a un istituto scolastico: quest’ultima indipendentemente dal livello di reddito.
04Perché il netto di un part-time non si riduce, se i contributi si calcolano sul salario minimo?
Perché la legge indica chi sostiene la differenza. I contributi sono dovuti sulla base minima (art. 146 comma (5⁶) e art. 168 comma (6¹)), ma in base all’art. 146 comma (5⁹) la differenza tra i contributi calcolati sul reddito effettivo e quelli calcolati sulla base minima «è sostenuta dal datore di lavoro per conto del dipendente». Aumenta il costo del datore, non riduce il netto del lavoratore. Nel 2026 la base minima è di 3.750 lei fino al 30 giugno e di 4.125 lei successivamente: il salario minimo ridotto dell’importo esente (OUG 89/2025, art. III comma (5)).
05Esistono ancora le esenzioni d’imposta per IT, edilizia o agricoltura?
No. Nella versione vigente dell’art. 60 del Codice fiscale i punti che disciplinavano le esenzioni per lo sviluppo software (IT), l’edilizia e l’agricoltura/industria alimentare risultano abrogati, così come gli artt. 138¹–138⁵ (aliquote CAS ridotte ed esenzione CASS in quei settori). Sono state eliminate dal 1° gennaio 2025 con l’OUG n. 156/2024. Nel 2026 restano esenti da imposta sui salari soltanto le persone con disabilità grave o accentuata (art. 60 punto 1 lett. b)) e il personale impiegato in progetti di ricerca, sviluppo e innovazione (art. 60 punto 3). In ogni caso CAS, CASS e CAM restano integralmente dovuti.
06Il risultato coincide con il cedolino?
Di regola sì, con una possibile differenza di uno o due lei dovuta agli arrotondamenti. Il Codice fiscale disciplina espressamente solo l’arrotondamento della base imponibile (norme metodologiche, punto 4 all’art. 64: le frazioni fino a 50 bani inclusi si trascurano); per i contributi non esiste una regola espressa e applichiamo l’arrotondamento commerciale, l’unico che riproduce esattamente le cifre ufficiali del salario minimo 2026. Differenze maggiori derivano di solito da elementi che il calcolatore non conosce: giorni non lavorati, malattia, benefit imputati alla soglia del 33% o trattenute dal netto.
Fonti e base giuridica
- Legge n. 227/2015 sul Codice fiscale — versione consolidata ANAF (aggiornamento: OUG n. 38/2026), edizione annotata con le norme metodologiche della Delibera del Governo n. 1/2016 (aggiornamento: Delibera n. 602/2025) — Articoli utilizzati: art. 60 (esenzioni — punti 1 e 3 in vigore; punti 2, 4, 5 e 7 abrogati), art. 64 comma (1) (imposta 10% e, nelle norme, l’arrotondamento della base), art. 76 comma (3) lett. h) e commi (4¹)–(4²), art. 77 (detrazione personale di base e aggiuntiva), art. 78 comma (2) (base imponibile e detrazioni di 400 EUR l’anno), art. 138 lett. a) (CAS 25%), artt. 138¹–138⁵ (abrogati), art. 139, art. 141, art. 142 lett. r), art. 144¹ comma (1), art. 146 commi (5)–(5⁹), art. 156 (CASS 10%), art. 157 comma (1) lett. ț) e comma (2), art. 168 comma (6¹), art. 220³ comma (1) (CAM 2,25%), art. 220⁴ commi (1) e (2).
- OUG n. 89/2025 di modifica e integrazione di alcuni atti normativi — Art. III — importo esente al salario minimo: 300 lei al mese per il 1° gennaio–30 giugno 2026 e 200 lei al mese per il 1° luglio–31 dicembre 2026, alle condizioni del comma (1) lett. a) e b); comma (2) clausola anti-riduzione; comma (4) ragguaglio per i mesi incompleti; comma (5) riduzione di 300, rispettivamente 200 lei del salario minimo usato come base minima di CAS/CASS.
- Delibera del Governo n. 146/2026 sulla determinazione del salario minimo lordo nazionale — Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 13 marzo 2026. Salario minimo lordo di 4.325 lei al mese dal 1° luglio 2026, per 166,667 ore mensili (25,949 lei l’ora), senza indennità. Il comunicato del ministero conferma l’aumento di 275 lei lordi e 125 lei netti — cifre usate per validare l’algoritmo.
- Delibera del Governo n. 1.506/2024 sulla determinazione del salario minimo lordo nazionale — Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Parte I, n. 1.185 del 28 novembre 2024. Salario minimo lordo di 4.050 lei; resta il valore applicabile per il 1° gennaio – 30 giugno 2026.
- OUG n. 156/2024 su alcune misure fiscali e di bilancio — Eliminazione, dal 1° gennaio 2025, delle esenzioni d’imposta per IT, edilizia e agricoltura/industria alimentare e delle relative aliquote ridotte di CAS/CASS.
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