Che cos’è la dichiarazione 394 e perché in Italia non esiste più
La dichiarazione 394 Romania è la dichiarazione informativa sulle cessioni, prestazioni e acquisti effettuati sul territorio nazionale con controparti stabilite in Romania. In sostanza è un riepilogo analitico: per ogni controparte il codice fiscale, l’imponibile e l’IVA, distinti per tipo di operazione e per aliquota. Il modello viene approvato con ordine del presidente di ANAF e aggiornato periodicamente, insieme alle istruzioni di compilazione.
Per un imprenditore italiano il riferimento naturale è lo spesometro, la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. Il paragone funziona, ma con una precisazione che cambia la prospettiva: in Italia lo spesometro è stato soppresso proprio perché il Sistema di Interscambio consegna già all’Agenzia delle Entrate ogni fattura in tempo reale. In Romania questo non è avvenuto. RO e-Factura è entrata in vigore, il SAF-T pure, e la D394 è rimasta.
Il risultato è che le stesse operazioni vengono comunicate ad ANAF tre volte: come fattura elettronica al momento dell’emissione, come riga del file SAF-T e come importo aggregato nella D394. I tre canali devono raccontare la stessa storia. Quando non lo fanno, il controllo automatico se ne accorge subito.
Chi è obbligato a presentare la D394
L’obbligo riguarda i soggetti registrati ai fini IVA in Romania, per le operazioni effettuate sul territorio rumeno con controparti stabilite nel paese. La questione che interessa gli operatori italiani è più sottile di quanto sembri, perché la registrazione IVA rumena non implica automaticamente che ci siano operazioni da dichiarare. Per una società non stabilita la regola è netta: la D394 è dovuta solo se effettua operazioni interne — cessioni, prestazioni o acquisti in Romania — con soggetti registrati ai fini IVA in Romania. Senza tali operazioni non si presenta, nemmeno a zero.
| Situazione | Presenta la D394? |
|---|---|
| SRL rumena registrata ai fini IVA | Sì, per tutte le operazioni interne |
| Società italiana con codice IVA rumeno che vende a clienti rumeni | Sì, per le cessioni interne verso soggetti registrati ai fini IVA in Romania |
| Società italiana con codice IVA rumeno che acquista da fornitori rumeni | Sì, per gli acquisti interni da fornitori registrati ai fini IVA in Romania, anche in inversione contabile |
| Società italiana con codice IVA rumeno che vende in Romania solo a privati | No, se non acquista in Romania da fornitori registrati ai fini IVA |
| Società italiana che usa il codice IVA solo per cessioni intracomunitarie | No, se non ha acquisti interni da fornitori registrati ai fini IVA in Romania: le cessioni vanno nella D390 |
| Società italiana con solo stock in magazzino e vendite fuori dalla Romania | No, in assenza di operazioni interne con soggetti registrati ai fini IVA in Romania: i trasferimenti di beni propri non sono operazioni con controparti rumene |
Per una società italiana la regola operativa è semplice da enunciare e delicata da applicare: nella D394 entra ciò che ha luogo in Romania con un soggetto registrato ai fini IVA in Romania. Tutto il resto ha altre destinazioni — la D390 VIES per le operazioni intracomunitarie, l’Intrastat per i movimenti fisici di beni oltre soglia.
Un caso ricorrente merita attenzione: la società italiana che acquista servizi da fornitori rumeni — logistica, lavorazioni, consulenze — con applicazione dell’inversione contabile. Quando il fornitore è registrato ai fini IVA in Romania e l’operazione ha luogo in Romania, sono operazioni interne e come tali entrano nella dichiarazione, anche quando l’IVA non viene di fatto versata.
Che cosa contiene la dichiarazione
La struttura si articola in sezioni che separano le operazioni per natura della controparte:
- Dati identificativi del dichiarante, periodo di riferimento, periodo fiscale IVA applicato.
- Operazioni con soggetti passivi registrati ai fini IVA — riportate in forma analitica: per ogni codice fiscale, il numero di fatture, l’imponibile e l’IVA, suddivisi per aliquota e per tipo di operazione.
- Operazioni con soggetti non registrati ai fini IVA e con persone fisiche — riportate in forma aggregata, come totali per tipologia.
- Operazioni soggette a inversione contabile interna — separate perché seguono un regime proprio.
- Riepiloghi e quadrature — totali che devono corrispondere ai corrispondenti righi della dichiarazione IVA D300 dello stesso periodo.
Il dato più delicato è il codice fiscale della controparte. Deve essere quello valido alla data dell’operazione, nella forma esatta con cui il soggetto è iscritto. Un codice trascritto senza il prefisso, con uno zero in più o riferito a una posizione nel frattempo annullata rende impossibile l’abbinamento automatico, e la fattura risulta dichiarata da una sola parte.
Termini
Il termine è il 30 del mese successivo al periodo di riferimento. La periodicità segue quella della dichiarazione IVA: mensile per chi ha periodo fiscale mensile, trimestrale per chi ha periodo trimestrale.
| Periodo dichiarato | Termine |
|---|---|
| Gennaio | 28 febbraio, o 29 negli anni bisestili |
| Mesi da febbraio a dicembre | Il 30 del mese successivo |
| Trimestre | Il 30 del mese successivo alla chiusura del trimestre |
Quando il termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo slitta al primo giorno lavorativo successivo. La data del 30 va tenuta distinta da quella del 25 della D300: sono cinque giorni di differenza che, in un calendario già fitto, producono ritardi con regolarità. Il quadro completo delle scadenze rumene è ricostruito nel nostro calendario fiscale.
Sanzioni
L’omessa o tardiva presentazione della D394 è punita con una sanzione amministrativa prevista dal Codice di procedura fiscale, con importi graduati secondo la dimensione del contribuente. La stessa disciplina si applica, di regola, alla presentazione di una dichiarazione con dati inesatti o incompleti. Il testo aggiornato è pubblicato da ANAF.
Come per gli altri obblighi informativi, l’importo della sanzione non è la parte rilevante. Il vero effetto della D394 è un altro: alimenta il sistema di incrocio automatico che ANAF usa per selezionare le posizioni da verificare. Una società che presenta con regolarità dichiarazioni che non coincidono con quelle delle proprie controparti costruisce, mese dopo mese, un profilo di rischio elevato. Le richieste di chiarimento arrivano prima, e con maggiore frequenza.
Come prepariamo la D394
Il lavoro non consiste nel compilare il modulo: consiste nel renderlo coerente con tutto il resto.
Riceviamo i dati del periodo nel formato in cui li produci — esportazioni dal gestionale italiano, registri IVA, tracciati ERP, prospetti Excel — e li elaboriamo con il generatore di dichiarazioni che abbiamo sviluppato internamente. La classificazione delle controparti fra soggetti registrati, soggetti non registrati e persone fisiche viene fatta sulla base del codice fiscale, verificato rispetto ai registri pubblici alla data dell’operazione, non alla data della dichiarazione.
Prima dell’invio eseguiamo tre quadrature. La prima confronta i totali della D394 con i righi corrispondenti della D300 dello stesso periodo. La seconda verifica che ogni fattura presente nella D394 compaia anche nel file SAF-T, con lo stesso codice fiscale e lo stesso importo. La terza controlla le controparti nuove o modificate rispetto al periodo precedente, che sono la fonte statisticamente più probabile di errore.
La dichiarazione la presentiamo noi, tramite lo Spatiul Privat Virtual di ANAF e con il nostro certificato digitale, e ti inviamo la ricevuta ANAF insieme al prospetto del periodo.
Casi specifici
Società italiana con vendite miste. Chi vende sia a clienti rumeni sia a clienti di altri Stati membri deve separare i flussi con precisione: le cessioni interne nella D394, quelle intracomunitarie nella D390. La stessa fattura non può comparire in entrambe, e un errore di classificazione produce una doppia anomalia, in eccesso in una dichiarazione e in difetto nell’altra.
Acquisti in inversione contabile. Servizi logistici, lavorazioni per conto terzi, consulenze acquistate da fornitori rumeni: sono operazioni interne e vanno dichiarate, anche quando l’IVA si compensa integralmente.
Note di variazione. Una nota di credito emessa in un periodo successivo a quello della fattura originaria va dichiarata nel periodo di emissione, non in quello della fattura. Se le due parti la trattano diversamente, la discordanza emerge.
Gli errori che vediamo più spesso
- Codice fiscale della controparte trascritto in forma diversa rispetto al SAF-T o alla fattura elettronica: l’abbinamento automatico fallisce.
- Operazioni intracomunitarie inserite nella D394 invece che nella D390, per assimilazione al modello italiano.
- Termine confuso con quello della D300: il 25 vale per la dichiarazione IVA, il 30 per la D394.
- Controparte verificata alla data della dichiarazione e non alla data dell’operazione, quando la posizione IVA nel frattempo è cambiata.
- Note di variazione dichiarate nel periodo della fattura originaria anziché in quello di emissione.
- Dichiarazione a zero omessa da una società stabilita in Romania nei periodi senza operazioni, con il codice IVA ancora attivo.
Ognuno di questi punti è oggetto di un controllo automatico prima che la dichiarazione venga trasmessa.

