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Aliquota IVA in Romania al 21%: che cosa cambia dal 1° agosto 2025

La Romania ha portato l'aliquota IVA ordinaria dal 19% al 21% e ha sostituito le due aliquote ridotte del 9% e del 5% con un'unica aliquota all'11%. Il cambiamento decorre dal 1° agosto 2025 e tocca listini, contratti in corso, acconti già fatturati e ogni tabella di codici IVA nei gestionali. Qui le regole di transizione e le correzioni da fare.

  • S Silvia · Esperta contabile · CECCAR
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Aliquota IVA in Romania al 21%: che cosa è cambiato dal 1° agosto 2025

Dal 1° agosto 2025 l’aliquota IVA ordinaria in Romania è il 21%, contro il 19% applicato fino al 31 luglio. Nello stesso momento le due aliquote ridotte esistenti — 9% e 5% — sono state sostituite da un’unica aliquota ridotta dell’11%. La base normativa è la Legge 141/2025, che ha riscritto l’art. 291 del Codice fiscale rumeno (Legge 227/2015), e la modifica tocca ogni impresa che fattura operazioni imponibili in Romania, stabilita o meno.

Per un’impresa italiana con partita IVA o società in Romania l’effetto non si esaurisce nel cambio di una percentuale. Vanno rivisti i listini, i contratti in corso, gli acconti già fatturati, le tabelle dei codici IVA nel gestionale, i tracciati di RO e-Factura e la mappatura delle imposte nel file SAF-T. La dichiarazione IVA D300 del primo periodo a cavallo è quella in cui gli errori diventano visibili, perché contiene operazioni con entrambe le aliquote ordinarie.

Il testo consolidato del Codice fiscale è consultabile sul sito di ANAF, dove sono pubblicati anche le indicazioni applicative e i nomenclatori.

Le due aliquote ridotte diventate una

La riforma non ha soltanto alzato l’aliquota ordinaria: ha semplificato la struttura, riducendo da tre a due il numero di aliquote in uso.

Regime fino al 31 luglio 2025 Dal 1° agosto 2025
Aliquota ordinaria 19% 21%
Ridotta 9% — alimenti e bevande non alcoliche, medicinali, alloggio e ristorazione, acqua, alcuni prodotti agricoli 11%
Ridotta 5% — libri, giornali e manuali scolastici, accesso a musei ed eventi culturali e sportivi, legna da ardere 11%
Ridotta 5% — cessioni di abitazioni nell’ambito della politica sociale Uscita dal regime ridotto, con disciplina transitoria da verificare caso per caso

Due avvertenze su questa tabella. La prima: il passaggio dal 9% e dal 5% all’11% è la regola generale, ma alcune categorie sono state escluse dal regime ridotto e portate all’aliquota ordinaria, e per altre la norma prevede scadenze transitorie proprie. Prima di riclassificare un intero listino conviene verificare la categoria specifica sull’art. 291 del Codice fiscale rumeno nella versione in vigore, voce per voce.

La seconda: il criterio non è merceologico in senso commerciale, ma normativo. Un prodotto alimentare trasformato, un integratore, una bevanda zuccherata possono seguire regole diverse dall’alimento di base con cui vengono venduti nello stesso scaffale. È il punto in cui le riclassificazioni fatte “a occhio” sui codici articolo producono errori sistematici.

Regole di transizione: fatture, acconti e contratti in corso

Il principio è quello ordinario del Codice fiscale rumeno, art. 280: si applica l’aliquota in vigore al momento del fatto generatore dell’imposta, cioè di regola la consegna del bene o l’ultimazione della prestazione. Gli acconti fanno eccezione solo sul piano dell’esigibilità anticipata — art. 282 — non su quello dell’aliquota definitiva dell’operazione.

Da qui discendono le tre situazioni pratiche più frequenti.

Acconto fatturato prima, operazione completata dopo. L’acconto incassato entro il 31 luglio 2025 è stato correttamente fatturato con l’aliquota allora vigente. Quando la cessione o la prestazione si perfeziona dal 1° agosto, l’operazione nel suo complesso segue la nuova aliquota, e l’acconto va regolarizzato con una nota di rettifica. Non è una correzione di un errore: è la procedura prevista.

Operazione completata prima, fattura emessa dopo. Vale l’aliquota del momento in cui l’operazione è stata effettuata, non quella della data di fattura. Una consegna di luglio fatturata ad agosto resta al 19%.

Note di credito e rettifiche. Una nota su una fattura anteriore al 1° agosto mantiene l’aliquota originaria del documento rettificato. È l’unico caso in cui il 19% continua legittimamente a comparire nei documenti emessi dopo la riforma.

Un esempio in cifre

Una società italiana con codice IVA rumeno vende macchinari già presenti in un magazzino in Romania per 50.000 euro imponibili.

  • 10 luglio 2025: acconto del 40%, cioè 20.000 euro, fatturato con l’aliquota allora vigente del 19% — 3.800 euro di IVA.
  • 15 settembre 2025: consegna e collaudo. Il fatto generatore cade dopo la riforma, quindi l’operazione nel suo complesso sconta il 21%: 50.000 × 21% = 10.500 euro di IVA.
  • Nota di rettifica sull’acconto: si storna l’imposta di 3.800 euro e si riapplica il 21% sui 20.000 euro, cioè 4.200 euro. Differenza a debito: 400 euro.
  • Fattura a saldo: 30.000 euro imponibili con 6.300 euro di IVA.

Totale dell’imposta sull’operazione: 10.500 euro, contro i 9.500 che sarebbero derivati dall’applicazione del 19% su tutto — 1.000 euro di differenza. Se il contratto indicava un prezzo comprensivo di imposta e non conteneva una clausola di adeguamento, quei 1.000 euro escono dal margine del fornitore.

Sul piano contrattuale, il punto da chiarire con i clienti rumeni è se il prezzo pattuito fosse al netto o al lordo dell’IVA. Nei contratti pluriennali con prezzo comprensivo di imposta e senza clausola di adeguamento, l’aumento di due punti si scarica interamente sul margine del fornitore.

Che cosa correggere nei sistemi

L’operazione più delicata non è emettere la prima fattura al 21%, ma allineare tutto ciò che sta a monte e a valle.

  1. Tabella dei codici IVA nel gestionale. Le nuove aliquote vanno aggiunte, non sostituite: i codici vecchi restano necessari per le rettifiche sui periodi anteriori.
  2. Listini e cataloghi, compresi quelli pubblicati su e-commerce e marketplace, dove il prezzo al consumatore è spesso indicato al lordo.
  3. Tracciati RO e-Factura. L’aliquota è un campo validato: un valore non previsto fa respingere il documento.
  4. Mappatura delle imposte nel file SAF-T. Nel SAF-T D406 le aliquote si indicano tramite i codici del nomenclatore ANAF, non come percentuale digitata a mano. Chi aveva codificato le percentuali direttamente deve rimappare la tabella e prestare attenzione ai periodi a cavallo, dove convivono operazioni al 19% e al 21%.
  5. Registri e riconciliazioni. Nel primo periodo a cavallo la quadratura fra imponibile e imposta non è più un rapporto costante: va verificata per aliquota, non sul totale.

Chi gestisce le vendite tramite un ERP italiano configurato per il mercato interno ha un problema aggiuntivo: le aliquote rumene convivono con quelle italiane nello stesso archivio, e la sostituzione automatica dei codici è il modo più efficace per corrompere anche lo storico.

Attenzione alle fonti che citano ancora il 19%

Vale la pena dirlo esplicitamente, perché è una fonte concreta di errore: una parte consistente della documentazione in lingua italiana sulla fiscalità rumena riporta ancora l’aliquota ordinaria al 19% e le due ridotte al 9% e al 5%. Sono pagine scritte prima dell’agosto 2025 e mai aggiornate, comprese alcune schede paese e diversi articoli divulgativi ancora ben posizionati nei motori di ricerca.

Il rischio pratico è duplice: preventivi calcolati con un’aliquota superata e, soprattutto, decisioni di prezzo prese su un margine che non esiste più. Prima di usare una cifra trovata online conviene guardare la data del documento e, per le posizioni rilevanti, il testo del Codice fiscale in vigore.

Che cosa fare, in ordine

  • Verificare quali articoli e servizi del proprio catalogo cambiano aliquota, categoria per categoria, non per famiglia commerciale.
  • Individuare le operazioni a cavallo del 1° agosto 2025 e gli acconti da regolarizzare.
  • Aggiornare gestionale, listini e tracciati, mantenendo attivi i codici storici.
  • Rigenerare e validare il SAF-T dei periodi interessati dopo la rimappatura delle imposte.
  • Controllare la prima dichiarazione periodica successiva alla riforma riga per riga, per aliquota.

Le aliquote sono la parte visibile della riforma. La parte costosa, come sempre, è la coerenza fra i dati che finiscono nelle diverse dichiarazioni: ANAF li confronta automaticamente, e una differenza fra registri, D300 e SAF-T è più facile da spiegare prima che dopo.

Fonti e base giuridica

  1. Legge 141/2025 sulle misure fiscali — ha riscritto l'art. 291 del Codice fiscale rumeno (IVA 21% e 11%)
  2. Codice fiscale rumeno (Legge 227/2015), testo consolidato ANAF — Art. 280 e 282 sul fatto generatore e sull'esigibilità dell'imposta, art. 291 sulle aliquote.
  3. Ordine ANAF 1783/2021 sul file standard di controllo fiscale — nomenclatori delle imposte usati nel D406
  4. ANAF — scheda della dichiarazione D406 e specifiche tecniche in vigore

Le informazioni qui sopra hanno carattere generale e riflettono la normativa in vigore alla data dell’ultimo aggiornamento. Non sostituiscono un’analisi della situazione concreta della tua società.

Domande frequenti

01Qual è l'aliquota IVA ordinaria in Romania nel 2025?

Dal 1° agosto 2025 l'aliquota IVA ordinaria in Romania è il 21%. Fino al 31 luglio 2025 era il 19%. Accanto all'aliquota ordinaria esiste ora una sola aliquota ridotta, l'11%, che ha sostituito le due precedenti del 9% e del 5%. Molte fonti in lingua italiana riportano ancora il 19% perché non sono state aggiornate dopo la riforma.

02Quali beni e servizi sono passati all'11%?

L'11% assorbe gran parte di ciò che prima stava al 9% e al 5%: alimenti e bevande non alcoliche, medicinali per uso umano e veterinario, alloggio alberghiero e servizi di ristorazione, fornitura di acqua, libri, giornali e manuali scolastici, accesso a musei, eventi culturali e sportivi, legna da ardere. Alcune categorie sono invece uscite dal regime ridotto e vanno verificate singolarmente.

03Quale aliquota si applica a un acconto incassato prima del 1° agosto 2025?

L'aliquota segue il fatto generatore dell'imposta. Un acconto fatturato al 19% o al 9% prima del 1° agosto, riferito a una cessione o a una prestazione completata dopo quella data, va regolarizzato applicando all'operazione l'aliquota in vigore al momento del fatto generatore. La regolarizzazione si documenta con una nota di rettifica sull'acconto già emesso.

04Che cosa succede ai contratti pluriennali già firmati?

Il contratto non congela l'aliquota. Per le operazioni con esigibilità successiva al 1° agosto 2025 si applica la nuova aliquota, e la questione contrattuale diventa capire se il prezzo pattuito era al netto o al lordo dell'IVA. Quando il contratto indica un prezzo comprensivo di imposta, l'aumento erode il margine del fornitore, salvo clausola di adeguamento.

05Come si corregge il SAF-T dopo il cambio di aliquota?

Le aliquote nel file D406 vanno indicate tramite i codici del nomenclatore ANAF, non come percentuale digitata a mano. Chi aveva codificato le percentuali direttamente deve rimappare la tabella delle imposte e rigenerare i periodi da agosto 2025 in avanti. Conviene verificare anche i periodi a cavallo, dove convivono operazioni al 19% e al 21%.

06L'aliquota del 19% è ancora applicabile in qualche caso?

Solo per le operazioni il cui fatto generatore si è verificato entro il 31 luglio 2025, e per le relative rettifiche successive: una nota di credito su una fattura del giugno 2025 mantiene l'aliquota originaria. Per tutte le operazioni nuove il 19% non esiste più. Chi lo trova in un preventivo o in un listino sta leggendo un documento non aggiornato.

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